Costituzione di un fondo di investimento privato

Gli investimenti collettivi privati o fondi d’investimento privati, a differenza degli altri strumenti di gestione collettiva del risparmio a Malta non sono soggetti a licenza ai sensi dell’investment services act, ma soltanto al riconoscimento da parte del regolatore Maltese Financial Services Authority (MFSA).
Affinchè un Fondo d’investimento privato venga riconosciuto dalla MFSA, deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • Il numero degli investitori non può essere superiore a 15;
  • Gli investitori devono essere parenti o amici stretti dei promotori;
  • I promotori devono produrre tutta la documentazione necessaria per dimostrare all’autorità (MFSA) che il fondo e le sue finalità siano di natura privata;
  • il fondo non deve essere in alcun modo riconducibile ad un fondo d’investimento professionale;
  • gli investitori non devono essere necessariamente persone fisiche;
  • nel caso in cui una società investa nel fondo:
  • il numero massimo degli investitori del fondo deve essere 15 compreso i soci della società;
  • i soci della società investitore devono essere amici stretti o parenti dei promotori;
  • la società non può in alcun modo essere coinvolta nella gestione degli investimenti, ma deve avere il mero ruolo di investitore;

 

L’MFSA al fine di riconoscere il fondo è tenuta a considerare quanto segue:

  • che gli accordi internazionali siano mantenuti;
  • i requisiti di onorabilità e di idoneità degli investitori e promotori legati al fondo;

 

Strutture societarie per i Fondi d’investimento privati
La forma giuridica più usata per questi fondi è la Sicav (multi classe o classe singola) grazie alla flessibilità strutturale ed operativa che caratterizza tali tipi di società. La normativa maltese prevede anche strutture di fondi “ombrello” attraverso le quali le attività o passività dei singoli comparti possono essere trattati come patrimoni separati.

I fondi d’investimento privati vengono in genere costituiti tramite SICAV Ltd.

 

Altre restrizioni
I fondi privati non possono essere quotati in borsa. .
La tipologia d’investimento del fondo deve essere menzionata sul certificato di riconoscimento rilasciato dall’MFSA.

 

Trattamento fiscale del regime privato
I fondi d’investimento privati non godono dell’esenzione fiscale prevista per gli altri organismi di investimento collettivo. Tuttavia, rientrano nelle agevolazioni fiscali previste per le società private, pertanto l’aliquota fiscale netta applicata ai promotori non residenti è del 5%.

 

Gestione del fondo privato
Il fondo d’investimento privato riconosciuto non è tenuto alla nomina di un manager esterno.

 

Il processo per il riconoscimento del fondo
Il processo di riconoscimento come organismo d’investimento collettivo privato prevede la presentazione di una domanda all’MFSA da parte dei promotori, attraverso la quale vengono delineati tutti i dettagli riguardanti l’obiettivo e la strategia del fondo nonchè controllate le competenze e le identità degli amministratori.

 

 

Il processo di richiesta può essere suddiviso in due fasi distinte come segue:

FASE UNO – PREPARATORIA
Colloquio conoscitivo con il regolatore MFSA, in seguito al quale, i Promotori devono presentare la lettera di candidatura e i documenti richiesti:

  • L’MFSA valuta la domanda e i documenti e risponde entro tre settimane dalla presentazione della documentazione.
  • L’MFSA può richiedere ulteriori informazioni o fare indagini come ritiene più opportuno. In questa fase vengono fatti i controlli sulle competenze e sull’onorabilità dei promotori.

 

FASE DUE – PRE-RECOGNITION

  • Il regolatore esprime un parere sulla possibilità di approvazione del rilascio del riconoscimento;
  • Sottomissione delle copie firmate del modulo delle domande aggiuntive con in allegato i documenti aggiuntivi o rettificati richiesti dal regolatore;
  • Risoluzione e completamento di tutte le questioni emerse durante il processo applicativo;
  • Rilascio del riconoscimento.

Documentazione necessaria per la richiesta di riconoscimento:

  • Richiesta formale di riconoscimento in carta semplice;
  • Una copia del memorandum e Statuto, o di un documento costituzionale equivalente a seconda della forma giuridica del fondo privato;
  • Dettaglio degli obiettivi e delle politiche d’investimento;
  • Questionario personale debitamente compilato da ciascun amministratore e promotore;
  • Sede legale del fondo;
  • Dettaglio dei sottoscrittori delle quote del fondo ed una dichiarazione firmata ed approvata dal consiglio nella quale dichiarano di essere parenti o amici stretti dei promotori;
  • Dichiarazione da parte degli amministratori e sottoscrittori che il fondo segue i criteri dei fondi d’investimento privati;

Pagamento della tassa d’iscrizione pari a 1,750 €

 

TERZA FASE – POST LICENZA / PRE-INIZIO ATTIVIA’
Prima dell’inizio formale delle attività, il regolatore, può a sua discrezione, rivedere la documentazione e se necessario chiedere ulteriori chiarimenti.

 

Costi e tariffe

  • Quota di iscrizione pari a EUR1.750 non rimborsabile da pagare al momento della sottomissione della domanda di riconoscimento del fondo al regolatore MFSA.
  • Quota di 500 € per anno alla Commissione di Vigilanza da pagare nel momento in cui fondo d’ investimento viene riconosciuto.