Il processo di liquidazione

Secondo la legge maltese, una società a responsabilità limitata non può mai essere automaticamente cancellata dal Registro delle Imprese. In ogni caso, una società può essere posta in liquidazione volontaria con delibera dei soci che, contestualmente, possono nominare un liquidatore. Se per qualsiasi motivo un liquidatore non è nominato dall’assemblea, gli amministratori possono ricorrere al Tribunale per la sua nomina.

Il patrimonio della società viene riorganizzato e il ricavato distribuito. In primo luogo, vengono pagate le passività della società e quindi l’eventuale eccedenza residua viene distribuita agli azionisti. Se le attività sono insufficienti a pagare le passività, la società viene dichiarata insolvente per consentire ai creditori di ricevere un pagamento parziale.

Il processo di liquidazione prevede la chiusura delle scritture contabili, una fase di coordinamento con i professionisti della revisione contabile per la presentazione di tutte le verifiche in corso e, infine, la nomina di un liquidatore per lo scioglimento della società.

RTS ADVISORY si occuperà direttamente di:

  • compilare e presentare al RoC (entro 14 giorni dalla data di liquidazione) la documentazione per la messa in liquidazione della società, che comprende i seguenti moduli:
    1. delibera sottoscritta dagli azionisti;
    2. modulo B1 – Avviso di conciliazione;
    3. modulo B2 – Dichiarazione di solvibilità sottoscritta dagli amministratori (per la redazione del bilancio alla data di liquidazione o fino a 3 mesi prima);
    4. Modello L – Nomina del liquidatore;
  • avviso di pubblicazione sul giornale;
  • liquidazione di eventuali beni e pagamento di eventuali creditori residui;
  • conferma alle istituzioni fiscali IRD, ROC e l’ufficio IVA che non ci sono conti in sospeso con loro. Non è possibile liquidare società indebitate per IVA e tasse;
  • redazione del bilancio di liquidazione dalla data di liquidazione fino alla data di distribuzione;
  • compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono predisposti i conti di liquidazione;
  • presentazione del bilancio di liquidazione e dello schema di distribuzione al RoC (entro 7 giorni dalla data di liquidazione);
  • presentazione della documentazione per la sospensione della società dal registro delle imprese.
  • presentazione della documentazione all’Agenzia delle Entrate (IRD – Agenzia delle Entrate), per la verifica fiscale prevista dalla legge prima della sospensione dell’impresa dal registro delle imprese.